REGOLAMENTO ADOZIONI FURETTOMANIA ODV

Questo è il regolamento che TUTELA le adozioni dei furetti in cerca di casa di cui Furettomania ODV si occupa

 Premesso che

  • L’Associazione Italiana Furetti Furettomania ODV (di seguito denominata Furettomania ODV), fondata nel 1999, ha tra i suoi principali scopi sociali quello di occuparsi del recupero, della cura, degli stalli/affidi temporanei e del reinserimento dei furetti abbandonati e/o ceduti presso nuove famiglie.
  • Per adottare è necessario essere Soci e rimanerlo per tutta la durata della vita del furetto adottato, provvedendo al tesseramento all’atto della sottoscrizione del presente Contratto di Adozione e rinnovando l'adesione ogni anno.
  • La quota associativa, di cui al punto che precede, è un importante sostegno alle attività e ai costi sostenuti dall'Associazione, quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:
  • Spese per le cure veterinarie non ordinarie quali RX, esami clinici, interventi chirurgici, microchip, ecc.;
  • Spese per la realizzazione di eventi per la diffusione della corretta informazione;
  • Spese per il materiale informativo per consentire una sempre più corretta e capillare informazione;
  • Costi di dominio del sito e conto corrente;
  • La quota, richiesta per tutta la durata della vita del furetto adottato, oltre che indispensabile contributo di sostegno materiale all'Associazione di cui si diventa Soci, ha l'ulteriore scopo di rinnovare i contatti, almeno una volta l'anno, con la famiglia adottiva ed avere notizie del furetto adottato, qualora non siano abitualmente più frequenti.
  • Lo staff è tutto VOLONTARIO e NON percepisce compenso in alcun caso, mettendo a disposizione il proprio tempo libero, esclusivamente per passione e solidarietà verso questi fantastici animali;
  • Furettomania ONLUS può talvolta richiedere all’adottante il rimborso di alcune spese mediche ordinarie, ma solo nel caso di eventuali vaccini contro il cimurro e di inserimento dell’impianto di deslorelina per la sterilizzazione, uniche pratiche di cui l'Associazione non si assume l'onere economico. 

Tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono il seguente accordo di adozione.

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse che precedono sono parte integrante ed essenziale del presente accordo e ne costituiscono il primo patto.

 

Art. 2 Tutela legale 

Furettomania ODV conserva la tutela legale del furetto adottato e ha il potere, in presenza di comprovate evidenze di maltrattamento e/o cattiva gestione e/o mancato rispetto anche di una sola delle clausole del presente accordo, di esigere l’immediata restituzione del furetto. A tal fine l’adottante si impegna a consentire ai responsabili dell’Ufficio Centrale Adozioni o ai suoi delegati, di controllare lo stato di salute del furetto adottato, con accesso presso la propria abitazione o in altro luogo concordato.

 

Art. 3 Obblighi dell’adottante               

3.1 L’adottante si obbliga a inviare notizie del furetto adottato, almeno una volta l’anno, all’Ufficio Centrale Adozioni o al referente di zona incaricato, inviando copia del libretto sanitario completo di tutte le sue pagine, una foto aggiornata e un resoconto sullo stato di salute del furetto. La mancata notifica di informazioni sullo stato del furetto è addebitata all'adottivo e non può essere considerata mancanza dell'Associazione.

 

3.2 L’asportazione delle ghiandole peri-anali (c.d. SACCULECTOMIA) è assolutamente vietata; qualora comprovate ragioni mediche richiedano tale intervento, l’adottante si obbliga a contattare l’Ufficio Centrale Adozioni.  

 

3.3 Tutti i furetti adottati da Furettomania ODV sono dotati di MICROCHIP IDENTIFICATIVO e registrati presso l’Anagrafe di Furettomania ODV. Qualora al momento dell’adozione non sia stato possibile procedere all’inserimento del microchip identificativo per ragioni sanitarie, l’adottante si obbliga a provvedere in tale senso appena le condizioni del furetto lo consentano. Sarà suo onere provvedere altresì alla registrazione presso l’Anagrafe di Furettomania ODV (di cui viene fornito specifico modulo atto alla registrazione in allegato al presente contratto) e alla comunicazione del numero di microchip all’Ufficio Centrale Adozioni.

Raccomandiamo sempre la registrazione anche all’ASL della propria zona come forma sinergica di tutela.

 

3.4 Furettomania ODV NON CONCEDE IN ADOZIONE FURETTI PER SCOPI RIPRODUTTIVI E/O SPORT VENATORI. Qualora sia dato in adozione un cucciolo di furetto intero (non ancora castrato o sterilizzato per ragioni sanitarie non idonee), l’adottante ha l’obbligo di provvedere alla castrazione dei furetti maschi e alla sterilizzazione delle femmine. La castrazione/sterilizzazione può avvenire a mezzo impianto di Deslorelina per la castrazione chimica, utilizzabile sia per le femmine sia per i maschi, o chirurgicamente (questa allo stato attuale non è da considerarsi la scelta d'elezione, ma utilizzabile qualora circostanze sanitarie lo ritengano preferibile). Qualora l’adottante scelga la castrazione chimica, lo stesso dovrà porre molta attenzione, soprattutto nelle femmine, a quando l’effetto dell’impianto stia per terminare e monitorare l’insorgenza del calore, al fine di evitare il pericolo dell’iperestrogenismo. L’impianto può essere inserito solo ed esclusivamente da un medico veterinario specializzato in furetti che valuterà ogni opportunità e supporterà nelle attenzioni dovute a questa procedura.

A castrazione/sterilizzazione avvenuta, l’adottante ha l’obbligo di inviare, a mezzo e-mail, la comunicazione veterinaria relativa all’Ufficio Centrale Adozioni. 

Le ragioni dell’obbligo di sterilizzazione/castrazione sono di natura sanitaria, morale e sociale,  in quanto l’accoppiamento non controllato aumenterebbe il rischio di abbandoni e di molti furetti abbandonati non si conosce la provenienza e se riprodotti potrebbero insorgere tare genetiche, malattie e/o problemi di consanguineità.

 

3.5 In caso di morte improvvisa, prematura (in relazione alla giovane età) ed immotivata del furetto adottato, l’adottante ha l’obbligo di far effettuare l’AUTOPSIA (completa di istopatologia) e a comunicare gli esiti all’Ufficio Centrale Adozioni.

Qualora in presenza di gravi patologie l’adottante scelga di praticare l’eutanasia, sarà tenuto a contattare preventivamente l’Ufficio Centrale Adozioni, salvo casi di sofferenza immediata del furetto.

L'adottivo ha in ogni caso obbligo di comunicazione dell'avvenuto decesso del furetto adottato ad ufficio.adozioni@furettomania.com indicando la relativa causa di morte.

 

3.6 E’ assolutamente VIETATO CEDERE A TERZI  il furetto adottato. Qualora l’adottante si trovi nell’impossibilità di provvedere alla gestione del furetto adottato ha l’obbligo di contattare l’Ufficio Centrale Adozioni per la RESTITUZIONE a Furettomania ODV. La restituzione del furetto adottato decreta la caduta immediata dei privilegi di Socio e, in presenza di particolari e/o gravi circostanze valutabili dall'Ufficio Centrale Adozioni e dal Consiglio Direttivo, può comportare anche l’interdizione futura a nuove adozioni ed al tesseramento.

Gli adottivi, per i quali si è accertato il compimento di atti di grave negligenza o volontari ai danni dei furetti loro concessi in adozione, ai sensi dell'art. 2 (Tutela Legale) DECADONO con effetto immediato dai privilegi di Socio e si applica INDEROGABILMENTE L'INTERDIZIONE FUTURA a nuove adozioni e al tesseramento.

 

3.7 L’adottante si obbliga inoltre

  • a non sottoporre il furetto ad alcun tipo di violenza;
  • a garantirgli la migliore alimentazione, secondo la sua natura di carnivoro stretto, e le migliori cure veterinarie (avvalendosi esclusivamente di veterinari esperti in furetti con accertata casistica tra i pazienti e aggiornati sulle procedure e diagnostiche più avanzate);
  • a garantirgli ore di gioco e interazione con la famiglia e/o i suoi simili ed a limitare le ore di eventuale permanenza in gabbia e/o recinti ai tempi strettamente necessari per la sua sicurezza o di assenza di supervisione (durante le ore lavorative, le pulizie della casa, la notte, durante visite di ospiti ecc.);
  • a comunicare tempestivamente all’Ufficio Centrale Adozioni lo smarrimento o la fuga del furetto, a procedere ad immediata denuncia alle Autorità competenti ed a fare tutto il possibile per il suo ritrovamento seguendo le indicazioni di procedura da noi sempre fornite.

Art. 4 Furetti trovati

Ai sensi dell’art. 2 c. 5 L. 281/91 e ss. modif. e integr. (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo), gli animali trovati e privi di microchip identificativo, se non reclamati entro il termine di 60 giorni possano essere ceduti a privati o associazioni.

Tale norma, trova applicazione anche per i furetti abbandonati.

Conseguentemente, qualora l’adottante abbia sottoscritto il presente accordo per un furetto trovato, la validità dello stesso decorrerà dal 61° giorno successivo al ritrovamento del furetto. Resta inteso che, sempre in pendenza del termine di 60 giorni, qualora si facesse avanti il legittimo proprietario, l’adottante sarà tenuto a restituire il furetto.

 

Art. 5 Supporto

Furettomania ODV si impegna a fornire all’adottante tutto l’aiuto necessario nella gestione del furetto, consigliando ed informando in modo adeguato circa ogni necessità che si dovesse presentare nel corso della vita del furetto. Inoltre con il vostro responsabile FM di riferimento saranno organizzate giornate di aggiornamento su gestione, alimentazione e sicurezza del furetto denominate “FERRET STORMING” a cui è auspicabile l'adottivo si impegni a partecipare.

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’adottante dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole, vincolanti e dispositive: art. 1 Premesse – art. 2 Tutela Legale – art. 3 Obblighi dell’adottante -  art. 4 Furetti trovati